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Pagamenti

Dal Codice dell’Amministrazione Digitale
Capo I – Principi generali
Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese
Art.5

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste  di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale  i privati possono effettuare i pagamentimediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da  indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.